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ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO (AISPE)
STATUTO
Aggiornato al febbraio 2003
Art. 1 - L'Associazione Italiana per la Storia del Pensiero Economico
(AISPE) ha sede nel luogo dove risiede il Presidente.
Art. 2 - L'Associazione, che non ha fini di lucro, promuove la circolazione
delle idee e l'attività di studio e di ricerca nel campo della
Storia del Pensiero Economico.
L'Associazione persegue questi obiettivi promuovendo la conoscenza
e la discussione tra i suoi membri e con gli studiosi di discipline
connesse, stimolando ricerche, incoraggiando la pubblicazione di studi
scientifici, organizzando riunioni e convegni scientifici.
L'Associazione può costituire al suo interno delle sezioni.
Art. 3 - L'Associazione istituisce rapporti con Associazioni nazionali
- in particolare con la "Società Italiana degli Economisti"
e con la "Società Italiana degli Storici dell'Economia"
- e con Associazioni estere e internazionali che abbiano scopi identici
od analoghi a quelli dell'Associazione.
Art. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quote
sociali e da eventuali elargizioni effettuate da Enti o persone fisiche.
Art. 5 - I membri si dividono in soci ordinari,collettivi e onorari.
Art. 6 - Sono soci ordinari di diritto, su loro richiesta scritta,
i professori, gli assistenti e i ricercatori universitari delle discipline
comprese nei gruppi concorsuali di storia del pensiero
economico, economia politica, storia economica, nonché i dottori
di ricerca in storia del pensiero economico e tutti coloro che, essendo
stati titolari di assegni di ricerca, abbiano portato a termine progetti
di ricerca in storia del pensiero economico.
Sono altresì soci ordinari di diritto, su loro richiesta scritta,
i professori di ruolo, fuori ruolo e in pensione, ordinari, straordinari
e associati che negli ultimi 10 anni siano stati titolari per almeno
tre anni dell'insegnamento delle discipline di cui al primo comma.
L'elenco delle discipline in questione può essere rivisto dall'Assemblea
dei soci.
Su domanda, previa proposta di almeno tre soci ordinari e con l’approvazione
della maggioranza dei votanti, divengono soci ordinari quegli studiosi
italiani e stranieri i quali, pur svolgendo prevalentemente attività
di ricerca in ambiti disciplinari diversi da quelli specificati al
primo comma, abbiano apportato contributi di rilievo scientifico alla
storia del pensiero economico.
Su domanda, e previo consenso del Consiglio Direttivo, sono soci collettivi
gli Istituti, gli Enti o i Centri di ricerca interessati agli studi
di storia del pensiero economico.
I soci ordinari, di diritto e ammessi, partecipano con diritto di
voto all'Assemblea dell'Associazione.
I soci collettivi vi partecipano ugualmente con un loro rappresentante
senza diritto di voto.
I soci onorari sono nominati – fino a un massimo di 5 (cinque) e secondo
le modalità previste dall’art. 12, comma 2 del presente Statuto
– dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
I soci onorari fanno parte dell’elettorato attivo, ma non possono
far parte dell’elettorato passivo.
Art 7 - Tutti i membri dell'Associazione - ad eccezione dei soci onorari
- sono tenuti al pagamento della quota sociale, che viene periodicamente
stabilita per i soci ordinari e quelli collettivi dall'Assemblea ordinaria
dei soci.
Art. 8 - I membri possono decadere dall'Associazione per indegnità,
per morosità o per dimissioni.
La decadenza per indegnità è proposta dal Comitato dei
Garanti e deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci a maggioranza
dei due terzi dei presenti, con votazione a scrutinio segreto.
Decadono per morosità i soci che non abbiano pagato, alla data
del 31 dicembre, la quota sociale dell’anno di riferimento e dei due
precedenti anni associativi.
I soci decaduti per morosità possono, a domanda, essere riammessi
dal Consiglio Direttivo purché paghino tutte le quote associative
arretrate.
Art. 9 - Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio
Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Collegio dei Revisori
dei Conti, il Comitato dei Garanti.
Art. 10 - L'Assemblea dei soci è costituita dai soci onorari
e da tutti i soci ordinari e collettivi che siano in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Di norma l'Assemblea si riunisce in adunanza ordinaria una volta all'anno
e in adunanza straordinaria ogni qualvolta lo richiedano al Presidente
almeno tre membri del Consiglio Direttivo o, per iscritto, almeno
un terzo dei soci.
Art. 11 - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio ad essa sottoposto
con propria relazione dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione
del Collegio dei Revisori. Delibera altresì su tutte le altre
materie di sua competenza a norma di legge e del presente Statuto
(tra cui l’ammissione dei soci ordinari e onorari e la nomina delle
cariche sociali, ad eccezione del Vicepresidente) e sulle questioni
ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con
avviso contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora della riunione (in prima e in seconda convocazione)
portata a conoscenza dei soci almeno venti giorni prima, secondo modalità
stabilite dal Presidente.
L’Assemblea può essere tenuta in prima e in seconda convocazione
nello stesso giorno.
Art. 12 - Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione
con l'intervento della metà dei soci ordinari e, in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi
(inclusi gli astenuti) salvo quanto disposto dall’art. 8, comma 2,
e dall'art. 22.
L’elezione alle cariche sociali avviene per voto nominativo senza
possibilità di delega.
La votazione per l’elezione alle cariche sociali può essere
fatta anche per corrispondenza.
I voti per corrispondenza devono pervenire al Segretario dell’Associazione
almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea elettorale
e devono essere espressi in schede fornite dall’Associazione con modalità
e tempi tali da consentire ai soci votanti per corrispondenza la necessaria
informazione sui candidati alle cariche sociali, nonché la
regolarità e la segretezza del voto. Lo scrutinio delle schede
elettorali pervenute per corrispondenza è effettuato contestualmente
a quello delle altre schede elettorali che vengono depositate nell’urna
assembleare.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente,
da cinque Consiglieri e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo può eleggere al proprio interno, fra
i cinque Consiglieri, un Vicepresidente.
Il Presidente, i Consiglieri e il Segretario non possono durare nella
loro carica per oltre due mandati consecutivi.
Art. 14 - Il Collegio dei revisori è composto da tre membri
effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, anche al di fuori
dei membri dell'Associazione.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei
Revisori elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori ha per compito la sorveglianza continua sulla
gestione economica e finanziaria dell'Associazione e deve accompagnare
i bilanci annuali con propria relazione all'Assemblea ordinaria, esprimendo
il proprio parere in merito.
Art. 15 - I componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori
dei Conti e del Comitato dei Garanti sono eletti dall’Assemblea a
scrutinio segreto.
Per l’elezione del Presidente, del Segretario e dei membri del Comitato
dei Garanti può essere espressa una sola preferenza, mentre
per quella dei Consiglieri le preferenze esprimibili sono tre.
Per le elezioni dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei
Conti possono essere espresse fino a un massimo di due preferenze.
Per l’elezione dei membri supplenti, una sola preferenza.
Art. 16 - Qualora un componente del Consiglio Direttivo si dimetta
o sia impedito a partecipare per oltre quattro riunioni consecutive
decade e il Consiglio Direttivo lo sostituisce con il primo dei non
eletti.
Art. 17 - Spetta al Consiglio Direttivo fissare i criteri dell'attività
dell'Associazione e provvedere alla sua amministrazione per il miglior
raggiungimento dei suoi scopi.
Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta.
In caso di parità nelle votazioni si adotta la deliberazione
alla quale aderisce il Presidente.
Il Consiglio Direttivo provvede annualmente alla formazione del bilancio
e alla sua presentazione all'Assemblea dei soci, corredandolo con
apposita relazione, nella quale dà conto delle iniziative assunte
per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e dei risultati
della gestione.
Art. 18 - Il Presidente dell'Associazione ha la firma e la rappresentanza
legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà
di conferire procure.
Art. 19 - Il Segretario provvede ad eseguire le deliberazioni del
Consiglio Direttivo e sovrintende all'espletamento di tutte le funzioni
dell'Associazione.
Il Segretario ha la facoltà di firma per l'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché per quanto occorre
per l'ordinaria amministrazione, ivi compresa l'apertura e la gestione
di conti correnti bancari e postali.
Il Consiglio Direttivo definisce i limiti di spesa per l'ordinaria
amministrazione delegando ad essa il Segretario. Inoltre il Consiglio
Direttivo delibera sulle altre spese dell'AISPE e sui compensi dovuti
a terzi per prestazioni effettuate a favore della medesima.
Art. 19 bis - Il Comitato dei Garanti è composto da tre soci
ordinari con anzianità associativa di almeno 7 anni. Esso elegge
al proprio interno il suo Presidente.
I suoi membri sono nominati dall’Assemblea ordinaria su proposta del
Consiglio Direttivo, da una rosa di sei candidati nel cui ambito scegliere.
Il Comitato dei Garanti viene eletto in una Assemblea diversa da quella
che ha espresso il Consiglio Direttivo, e rimane in carica per tre
anni. I suoi membri sono eleggibili per non oltre due mandati consecutivi.
Le deliberazioni del Comitato dei Garanti sono validamente prese a
maggioranza. Il Comitato vigila sul rispetto dello Statuto e delle
finalità dell’Associazione da parte degli organi statutari
e dei singoli soci e verifica che i loro comportamenti siano sempre
improntati a correttezza professionale e a rispetto civile nei rapporti
con altri soci. Il Comitato verifica infine che le attività
degli altri organi statutari si svolgano seguendo criteri di trasparenza.
Il Comitato dei Garanti può inviare raccomandazioni ai soci
e ai membri degli altri organi statutari. Può altresì
censurare, con comunicazione privata, il comportamento dei soci. Deve
invitare un socio alle dimissioni dalla società laddove esso
abbia accertato l’esistenza di gravi motivi di indegnità del
socio medesimo. Qualora il socio non si dimetta, il Comitato dei Garanti
deferirà la decisione in merito alla decadenza all’Assemblea
ordinaria, secondo quanto disposto dall’art. 8.
Art. 20 - Con frequenza almeno biennale il consiglio Direttivo organizza
il Convegno scientifico dell'AISPE. Ad esso possono partecipare i
soci ordinari e collettivi e, invitati dal comitato organizzatore,
persone e rappresentanti di Enti non facenti parte dell'AISPE.
Art. 21 - I delegati dell'AISPE nelle Associazioni internazionali
e alle riunioni scientifiche internazionali sono designati dal Consiglio
Direttivo.
Art. 22 - Ogni modificazione dello Statuto deve essere proposta dal
Consiglio Direttivo o richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari.
In ogni caso, essa deve essere discussa dall'Assemblea e deve essere
approvata con la maggioranza assoluta dei voti. Le modifiche di Statuto
che riguardano gli organi dell'AISPE devono essere approvate da almeno
due terzi dei voti.
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